Focus: Piano Transizione 4.0 – Credito d’imposta beni strumentali
Con la circolare 9/E, emessa dall’Agenzia delle Entrate in data 23 luglio 2021, si sancisce l’obbligo a carico della azienda beneficiaria di dimostrare, in sede di controllo, che i requisiti relativi ai beni 4.0 siamo stati mantenuti dal predetto bene durante tutto il periodo di fruizione dei benefici.
Non é infatti sufficiente che il bene possieda i requisiti 4.0 all’atto della sua interconnessione ma deve mantenerli anche successivamente.
L’Agenzia delle Entrate può, infatti, effettuare controlli fino ad otto anni dall’acquisto del bene e potrà richiedere, mediante posta elettronica certificata (PEC), la reportistica a prova che la macchina, l’impianto, il software abbiano continuato a mantenere i requisiti 4.0 durante tutto il periodo di fruizione del beneficio (5 o 3 anni a seconda che si tratti di iper ammortamento o credito d’imposta) con riferimento a ogni anno di cui si godrà dell’agevolazione.
Nel caso sia stata rilasciata una perizia da un professionista abilitato (obbligatoria per gli investimenti superiori ad Euro 300.000,00), questa rappresenterà un documento assolutamente robusto dal punto di vista tecnico per dimostrare che il bene soddisfa i requisiti di legge.
Tuttavia, ai fini dei controlli, nella circolare 9/E l’Agenzia delle Entrate si è espressa dicendo che il possesso di una perizia 4.0 rilasciata da un ingegnere abilitato alla professione, un attestato di conformità 4.0 rilasciato da un ente certificatore o un’autocertificazione compilata a cura dello stesso proprietario del bene al fine di certificare il rispetto dei requisiti “Industria 4.0” non è di per sé stesso sufficiente a dimostrare che il bene in questione abbia rispettato tutti i requisiti per tutto il periodo di fruizione del bene. Inoltre, chi avesse optato per l’autocertificazione, secondo la logica dell’Agenzia delle Entrate, si troverebbe in una posizione decisamente critica o, per così dire, debole rispetto a chi ha optato per una perizia.
Nulla vieta, infatti, che il proprietario del bene, acquisita la perizia, modifichi il bene in questione, facendo decadere alcuni dei requisiti tecnici obbligatori e, di fatto, rendendo la macchina non più conforme alla normativa.
A tale proposito l’Agenzia delle Entrate si è espressa nella sua risposta n. 394/2021:
“Da ultimo, appare anche opportuno ricordare, in via generale, che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0.
Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.”.
Si reputa necessario dunque, avvalersi di un certificatore che possa emettere un rapporto di audit tecnico, al fine di dimostrare, in caso di controlli, che la macchina abbia continuato a soddisfare i requisiti durante tutto il periodo di fruizione del beneficio. Inoltre, risulta indispensabile provvedere a conservare correttamente tutta la documentazione necessaria e mantenere i requisiti richiesti per l’ottenimento dei fondi.